Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Un’indennità di 1.000 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro nei seguenti casi:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di Partita I.V.A. attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Oltre a ciò, è stata anche incrementata di 92 milioni di euro la dotazione del Fondo unico per il sostegno alle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito nel primo Decreto Ristori ed erogata, per il mese di dicembre 2020 dalla società Sport & Salute S.p.A., un’indennità pari ad 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni nazionali, le discipline sportive associate gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. In considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell’esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all’articolo 52, comma 7, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell’articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. Al fine di definire modalità
semplificate per l’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all’articolo 52, comma 6, e all’articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022. All’articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,»;
b) dopo le parole «legge 22 marzo 1993, n. 99,» sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell’Agenzia delle Entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,».
All’articolo 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.».
Nuove categorie che possono beneficiare del contributo a fondo perduto
Si amplia la platea delle categorie produttive che possono beneficiare del contributo a fondo perduto. Esso è del 100% e vale per: agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti, agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio, agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche, agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro,
agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili, procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta, mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta, agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento, agenti e rappresentanti di pellicce, agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria), agenti e rappresentanti di camicie,
biancheria e maglieria intima, agenti e rappresentanti di calzature ed accessori, agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio, agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi, procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, agenti e rappresentanti di
prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati, agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi, agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari, agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari, agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi, agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco, procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco, mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco, agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici, agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria, agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi, agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria, agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari), agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, procacciatori
d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno.
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