L’utilizzo del Trust in maniera distorta può dar vita a sanzioni anche penali configurando una fattispecie criminosa e quindi il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. La violazione dell’articolo art. 11 del D.Lgs. 74/2000, infatti, può comportare la reclusione da 6 mesi a 4 anni, per colui che distrae il proprio patrimonio al fine di evitare la riscossione coattiva del pagamento di imposte sui redditi e dell’iva. Tale reato si perfeziona al superamento della soglia di punibilità fissata ad € 50.000,00.

In questo breve articolo andremo a evidenziare alcuni aspetti dell’Istituto del Trust al fine di mettere in guardia coloro che ne vorrebbero beneficiare per scopi non perfettamente in linea con le finalità per le quali è stato istituito.

Il “Trust” è un istituto giuridico, di origine anglosassone, con cui un soggetto costituisce, con uno o più beni, un patrimonio separato, finalizzato ad uno o più scopi. Si tratta di un Istituto giuridico non disciplinato direttamente dal nostro sistema normativo, anzi, tale istituto entra addirittura in contrasto con alcuni principi normativi nazionali. Tuttavia, esso ha ricevuto comunque una “legittimazione” con la ratifica da parte dell’Italia della “Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985”; è quindi un istituto di diritto privato non regolamentato dalla legge italiana.

In Italia può essere riconosciuto:
– un trust istituito all’estero;
– un trust costituito in Italia per beni situati all’estero;
– un trust istituito da cittadini stranieri in Italia su beni che si trovano in Italia.

L’effetto più interessante del trust, fautore del suo successo, è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti vanno a formare un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale non solo del settlor, ma anche del trustee, cosicché i beni vincolati non possano essere aggrediti dai creditori del disponente o del gestore e neppure da quelli del beneficiario.

Il patrimonio del Trust è aggredibile dai creditori ?

Se mal redatto, il Trust in Frode ai Creditori può essere aggredito addirittura senza bisogno dell’Azione Revocatoria. I tradizionali strumenti di tutela del creditore del disponente, come noto, sono l’azione revocatoria e il pignoramento diretto ex art. 2929-bis cc.

La creazione di un trust fittizio non mette al sicuro i beni dal sequestro preventivo disposto da un tribunale. La cassazione ha infatti deciso con la sentenza n.25991/2020 che un trust non può considerarsi una persona estranea ai fatti se si tratta di un trust simulato.

A questo punto sorge spontanea la domanda: “quali potrebbero essere gli elementi di prova che dimostrano la fittizietà di un Trust?”

Ecco elencati alcuni degli elementi che provano la fittizietà del trust:

  • il settlor è anche il beneficiario delle utilità prodotte dal trust;
  • il negozio è revocabile a totale discrezione del disponente;
  • il contenuto dell’atto istitutivo è tale da relegare il trustee in un ruolo passivo senza alcuna facoltà decisionale;
  • il settlor continua a esercitare con pienezza e in autonomia i poteri per la gestione dei beni in trust.

Molto altro ci sarebbe da dire rispetto al “Trust”, tale articolo, non esaustivo, ha lo scopo di contenere l’entusiasmo verso l’adozione avventata di tale istituto, spesso promosso impropriamente come la soluzione per mettere al sicuro il proprio patrimonio dall’aggressione dei creditori.


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