Alla luce delle recentissime pronunce in materia di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione della normativa privacy, la giurisprudenza sia europea (Corte UE sentenza del 4 maggio 2023 – causa C-300/21) che nazionale (Cassazione civile, Ordinanza n. 13073 del 12 maggio 2023) ha statuito il principio secondo cui il mero trattamento dei dati personali in violazione della normativa privacy in sé considerato, non determina un danno risarcibile a meno che tale trattamento illegittimo non abbia provocato una lesione effettiva della riservatezza.
Il nostro studio è specializzato nella Consulenza in materia di Privacy, ci occupiamo inoltre dell’adeguamento di aziende ed esercizi commerciali alla normativa sul trattamento dei dati personali. Ricordiamo che tutte le aziende di qualunque dimensione, tutte le ditte individuali, tutte le associazioni e gli enti NO-PROFIT, tutte le “partite iva” sono OBBLIGATE soddisfare i requisiti del decreto UE 2016/679 adeguandosi alla normativa. I controlli vengono effettuati dalla Guardia di Finanza e la violazione di tali disposizioni prevedere sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro, oppure, per le imprese, fino al 4% del fatturato.
Ci teniamo inoltre a precisare che la normativa sul trattamento dei dati personali interessa coloro che trattano dati personali (il dato personale è anche solo il nome o il cognome o altra informazione atta ad identificare la persona), spesso, erroneamente, si crede di essere esonerati da tali obblighi e prescrizioni immaginando che essi siano ascrivibili solo a coloro che trattano di dati sensibili.
Se desideri ricevere un nostro parere sulla normativa privacy o essere guidato nel percorso di adeguamento non esitare a contattarci.
Al fine di ritenere sussistente la “lesione effettiva della riservatezza” bisogna tener a mente che:
- la sola violazione delle disposizioni della normativa in materia di privacy non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento del danno;
- il danno subito dall’interessato deve aver raggiunto un certo grado di gravità;
- ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento dovuto bisogna applicare le norme relative all’entità del risarcimento pecuniario.
Specifica, poi, la Suprema Corte, che il titolare del trattamento potrebbe liberarsi della responsabilità risarcitoria solo se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Tale prova di esonero dalla responsabilità risarcitoria può essere fornita dimostrando il rispetto puntuale della normativa vigente, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.
Ne consegue che in assenza di tale prova, potrebbe configurarsi un danno risarcibile in favore degli interessati che hanno subito la illegittima diffusione dei propri dati personali.
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