L’estinzione anticipata della cessione del quinto o della delega di pagamento, con contestuale rinnovo della stessa, può dar diritto alla restituzione delle spese sostenute in sede di stipula da parte della Finanziaria.
Il nostro Studio Legale e Commerciale si occupa di affiancare e tutelare il consumatore nell’individuazione delle spese da restituire e nella successiva richiesta alla Finanziaria, sia dinanzi al Tribunale che all’Arbitro Bancario e Finanziario.
Sul punto il Tribunale di Napoli, con due recentissime pronunce, ha applicato integralmente il principio della nota sentenza Lexitor stabilendo che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo complessivo del credito anche alla luce della recente modifica apportata all’art. 125 sexies del TUB con il D.L n.27/2021 c.d. Sostegni Bis.
Il Tribunale di Napoli con sentenza del 22.10.2021, ha affermato che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il mutuatario ha diritto al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili.
Tali decisioni inoltre confermano i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
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