Decreto Semplificazioni 2021
Il 28 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Semplificazioni ed è arrivata puntuale la nostra “Sintesi Decreto Semplificazioni 2021”. Al suo interno sono contenute importanti novità, tra cui: la previsione di una Governance del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) articolata su più livelli, uno snellimento di alcune procedure amministrative e la possibilità per le realtà produttive di inserire donne e giovani sotto i 35 anni.
Struttura della Governance del PNRR
La Governance del PNRR è articolata su diversi livelli decisori.
La responsabilità di indirizzo del Piano è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Viene poi istituita una Cabina di regia, la quale esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR.
Alle sue sedute partecipano i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza, su questioni d’interesse di più Regioni o Province autonome.
Viene introdotta una Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che supporta le attività della Cabina di regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro la data del 31 dicembre 2026.
La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri. Sempre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene anche istituita un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano.
Inoltre, è stato costituito un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale formato da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, dalle Università e della società civile.
Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la sua realizzazione, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e tempestiva messa in pratica degli interventi. Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il quale rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione Europea per l’attuazione del Piano.
Snellimento di alcune procedure amministrative
Per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA), sono ridotti i tempi per quanto riguarda i progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal Fondo Complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni. È poi istituita un’apposita commissione tecnica per la VIA, composta da un massimo di quaranta persone nominate con decreto ministeriale e che lavoreranno a tempo pieno in modo da garantire efficienza e capacità produttiva. È, inoltre, previsto l’esercizio di un potere sostitutivo nel caso di inerzia della commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero della Cultura. Per quel che concerne le fonti rinnovabili, per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, sono semplificate le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e, inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il repowering degli impianti esistenti. Semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus del 110%, esteso anche agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche. Per l’avvio dei lavori, basterà la CILA (acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), nello stesso modo in cui è previsto per la generalità dei lavori edilizi detraibili. Non sarà, dunque, più necessaria la doppia conformità, cioè l’attestazione di stato legittimo. Potranno beneficiare di questa misura anche le caserme, le case di cura, gli ospedali e gli ospizi. Previste novità rilevanti anche per ciò che attiene la disciplina del subappalto.
Dalla data di entrata in vigore del decreto:
- fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietati l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;
- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
Inserimento al lavoro di donne e giovani under 35
Le aziende, anche di piccole dimensioni, che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondo Complementare e che risultino affidatarie dei contratti, hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. in caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali. Eccetto motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto. Tra i criteri per partecipare alle gare, vi è anche l’impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.
A CURA DEL DOTT. LORENZO COLICCHIO PER COMMERCIALISTA-CONSULENTE.IT
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