La legge di Bilancio 2021 proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta formazione 4.0.
Beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Le imprese potranno beneficiare del credito indipendentemente:
1) dalla natura giuridica,
2) dal settore economico di appartenenza,
3) dalla dimensione,
4) dal regime contabile ed dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali adottato.
Cause di esclusione
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quali sono le spese agevolabili del credito di imposta formazione 4.0?
Il beneficio spetta per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze dei lavoratori dell’impresa.
La formazione dovrà avvenire in una o più delle tecnologie previste dal PIano nazionale Industria 4.0:
- big data e analisi dei dati,
- cloud e fog computing,
- cyber security,
- sistemi cyber fisici,
- prototipazione rapida,
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
- robotica avanzata e collaborativa,
- interfaccia uomo macchina,
- manifattura additiva,
- internet delle cose e delle macchine,
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Il credito di imposta formazione 4.0 si applica sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Sono ammissibili al credito di imposta anche le spese relative al personale dipendente occupato in uno degli ambienti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Misura del credito di imposta formazione 4.0
Il credito di imposta spettante è pari al :
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di euro 300.000 per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di euro 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di euro 250.000 per le grandi imprese.
La misura del credito di imposta è aumentata al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite nel decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Per un esempio di calcolo clicca qui.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito di imposta formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24.
Il modello F24 dovrà essere presentato unicamente attraverso i servizi telematici della Agenzia delle Entrate.
Il credito sarà utilizzabile dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili.
Cumulabilità
Il credito di imposta è cumulabile con altri tipi di agevolazioni, nel rispetto delle spese ammissibili previste dal regolamento europeo 651/2014 (aiuti alla formazione).
Il credito non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Obblighi documentali
La documentazione contabile idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, a pena di revoca del beneficio dovrà essere conservata. In particolare si richiede:
- una relazione che illustri le modalità organizzative ed i contenuti delle attività di formazione svolte;
- la documentazione contabile ed amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
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