Sospensione versamento contributi

Il Decreto Ristori ed il Decreto Ristori Bis hanno previsto la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, delle trattenute regionali e comunali, dell’IVA mensile e trimestrale in scadenza nel mese di novembre (per approfondimenti si rimanda all’articolo sospensione dei versamenti di novembre). Inoltre gli stessi decreti hanno previsto la sospensione versamento contributi, previdenziali ed assistenziali , di cui si tratterà nel presente articolo.

SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

L’articolo 11 del Decreto Ristori Bis (D.L. 149/2020) ha previsto la sospensione dei versamenti previdenziali (ma non anche della rata dell’INAIL) in scadenza il 16 novembre 2020, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale in uno dei settori individuati nell’allegato 1 del D.L. 149/2020.

Inoltre, lo stesso articolo prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali (compresa quindi la rata INAIL) per tutti coloro i quali svolgono una delle attività previste dall’allegato 2 del D.L. 149/2020 ed hanno unità operative e produttive nelle zone rosse.

Con circolare n. 128 del 12/11/2020 l’INPS ha esteso la sospensione anche a coloro i quali hanno unità operative e produttive nelle zone arancioni.

Tuttavia, come precisato con la circolare n. 128 del 12/11/2020 le “zone rosse ed arancioni” devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 e del 10/11/2020.

Di conseguenza la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro che svolgono una delle attività individuate dall’allegato 2 del D.L. 149/2020 si applica solo se le unità operative e produttive sono situate:

1) in una delle zone rosse: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria;

2) in una delle zone arancioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia.

Ulteriore sospensione è prevista ai sensi dell’art. 13 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) per i versamenti dei contributi previdenziali e dei premi INAIL del mese di novembre (e quindi in scadenza il 16/12/2020) per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale nei settori interessati dalle limitazioni previste dal D.P.C.M. del 24/10/2020.

Quando bisognerà procedere al pagamento?

I contributi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate di pari importo, con il versamento della prima rata entro e non oltre il 16 marzo 2021.


Torna in alto
Open chat
Hai bisogno di aiuto immediato?
Salve,
se ha bisogno di aiuto immediato ci contatti pure.